La dislessia in Italia: dall’Associazione Italiana Dislessia alla Legge 170/2010.

La legge 170 del 2010 è stata un grande passo in avanti perché ha sancito l’esistenza dello studente con DSA, il suo diritto allo studio e ad avere un futuro pieno, agevolando il suo percorso scolastico.

La battaglia è stata lunga ed è durata 13 anni dal momento in cui è nata l’Associazione Italiana Dislessia, con lo scopo di difendere i diritti dei soggetti con DSA a scuola.
La legge è un passo importante ma non basta: è necessario un cambio culturale che sia alla base di un nuovo modo di vedere le differenze degli individui e di concepire la scuola come un ponte che accompagna la persona verso la realizzazione di un progetto di vita.
E’, quindi, necessario che tutti gli insegnanti conoscano a fondo la legge 170 e le Linee Guida emanate dal Ministero.

La legge 170 in breve:
Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA.
Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l’articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.
Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili.