La legge 25/2022 per la tutela degli adulti dislessici prevede:
l’adozione sul lavoro di alcune misure specifiche che aiutino la persona a sfruttare al meglio i propri punti di forza e a ridurre al minimo le difficoltà che potrebbe incontrare. Tali adeguamenti variano a seconda delle esigenze del lavoratore e del suo ruolo lavorativo.
Per esempio:
- Dare istruzioni sia verbali che scritte (segreteria telefonica o promemoria scritto).
- Considerare l’uso di tecnologie assistive (come screen-reader, penna a scansione, text to speech ecc..)
- Evidenziare i punti chiave dei documenti
- Dare il tempo necessario per leggere e completare il compito
- Utilizzare diversi formati per trasmettere le informazioni (ad esempio audio o video, disegni, diagrammi e diagrammi di flusso)
- Utilizzare un registratore digitale per registrare riunioni, corsi di formazione, ecc. in modo che il dipendente non debba affidarsi alla memoria o agli appunti scritti
- Non chiedere al dipendente dislessico di verbalizzare una riunione
- Prevedere pause frequenti e alternare il lavoro al computer con altri compiti, se possibile
- Comunicare le istruzioni lentamente e chiaramente, verificando la comprensione
- Ridurre le distrazioni per i compiti concentrati (sedersi lontano da porte, macchinari rumorosi, ecc.)
- Assegnare uno spazio di lavoro privato, se possibile
- Laddove sia possibile, consentire al dipendente di lavorare occasionalmente in Smart Working
- Fornire una calcolatrice parlante in caso di difficoltà numeriche.
Venerdì 12 novembre 2022 è stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto per assicurare alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di alcune misure, per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.
Le misure per i candidati con DSA
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (pag 15), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il decreto individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
Come richiedere le misure nella domanda di partecipazione: la dichiarazione della commissione medico legale dell’ASL
Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito.
L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto.
Prova orale per candidati con disgrafia e disortografia
La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.
Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
Gli strumenti compensativi ammessi durante le prove
Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:
- programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
- programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
- la calcolatrice, nei casi di discalculia;
- ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice.
Tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova
I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.